Legge 104: le convenzioni dell’art. 38
Cos'è la Legge 104/92
La Legge 104 è stata promulgata il 5 febbraio 1992 ed è anche nota come "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità".
La normativa garantisce “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società" e rappresenta un importante strumento normativo in Italia per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Le finalità della Legge 104 del 1992 sono:
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garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, promuovendo l'inclusione sociale e l'uguaglianza di opportunità;
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favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita sociale, educativa e lavorativa;
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assicurare il sostegno e l'assistenza necessaria alle persone con disabilità e ai loro familiari, al fine di garantire una migliore qualità di vita;
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promuovere l'accessibilità, predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
Chi può richiedere la Legge 104/92: i destinatari della normativa
La Legge 104 è indirizzata alle persone con disabilità. Secondo l'art. 3 della normativa, una persona disabile è colui o colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che determina un processo di svantaggio sociale o emarginazione.
Sono quindi destinatari dei benefici previsti dalla Legge 104/92 le seguenti categorie di persone:
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Persone con disabilità certificate che presentano limitazioni funzionali o invalidità riconosciute conformemente ai criteri stabiliti dalla legge.
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Familiari di persone con disabilità che necessitano di assistenza o cura specifica.
Le convenzioni definite dall’art. 38
L'articolo 38 della Legge 104 rappresenta uno strumento fondamentale al fine di fornire in modo adeguato i servizi previsti dalla normativa. Esso stabilisce che i comuni associati tra loro, le unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle strutture e dei servizi indicati nell'art. 26 della Legge 833/1978 per garantire i diritti e l'assistenza alle persone con disabilità.
Un elemento chiave dell’art. 38 della Legge 104 è la possibilità di stipulare convenzioni - le cui modalità vengono disposte delle singole Regioni - con associazioni riconosciute e non riconosciute, istituzioni private di assistenza senza scopo di lucro e cooperative.
Il testo normativo sottolinea la possibilità per i comuni, le unioni, le comunità montane di erogare contributi per sostenere iniziative come cooperative di servizi, comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro. L'erogazione di tali contributi è subordinata al controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative di tali cooperative in relazione alle necessità dei soggetti ospiti, in piena coerenza con i principi della Legge 104.
Queste disposizioni offrono un quadro flessibile che consente alle autorità locali di adattarsi alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, garantendo nel contempo la massima qualità e personalizzazione nei servizi forniti.
La Legge 104, attraverso l'art. 38, si configura quindi non solo come uno strumento di tutela dei diritti delle persone con disabilità, ma anche come un veicolo per la promozione di iniziative innovative e inclusive grazie alle collaborazioni con enti e associazioni specializzati.
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