Categorie protette e art. 14 della Legge Biagi: cosa dice la normativa
10.11.2023

Categorie protette e art. 14 della Legge Biagi: cosa dice la normativa

Categorie protette: normative e obblighi di assunzione secondo la legge 68/99

 

In Italia, per “categorie protette” si intendono i lavoratori che, per via di determinate condizioni personali o sociali, beneficiano di specifiche tutele e agevolazioni in ambito lavorativo. Queste ultime sono chiaramente espresse nella Legge 68/99, promulgata il 12 Marzo del 1999, nota anche come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La normativa ha come finalità “la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Secondo la normativa, i datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale: 

 

  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18), da 51 a 150 dipendenti;

  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1% dei lavoratori occupati (Articolo 18), se sono presenti più di 151 dipendenti.

 

Categorie protette: chi ne fa parte

 

In conformità con la Legge 68/99, il termine "categorie protette" include una serie di definizioni e riconoscimenti specifici per individui con determinate condizioni fisiche, psichiche o sensoriali. L’Articolo 1 individua come appartenenti alle categorie protette:

  • persone in età lavorativa con condizioni fisiche, psichiche o sensoriali che hanno ottenuto dalle commissioni competenti il riconoscimento dell’invalidità civile di grado superiore al 45%

  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;

  • non vedenti e sordomuti (di cui alle leggi n. 382/1970 e successive modificazioni e n. 381/1970 e successive modificazioni);

  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

L’Articolo 18 individua come appartenenti alle categorie protette:

  • orfani e coniugi superstiti di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;

  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;

  • profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);

  • orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).

 

Articolo 14: di cosa si tratta

 

L'art. 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, poi convertito in legge (Legge Biagi), riguarda le cooperative sociali, le imprese sociali e l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette. Questa disposizione offre alle aziende l’opportunità di assumere personale appartenente alle categorie protette - quindi di adempiere agli obblighi della Legge 68/99 - tramite convenzioni con cooperative sociali di tipo B, ovvero orientate all’inserimento lavorativo di tali soggetti nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura. Tale forma di assunzione avviene attraverso l’affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa, mirando a coprire sia i costi dei lavoratori inseriti che quelli legati alla produzione. L’art. 14 richiede la stipulazione di convenzioni quadro a livello territoriale, da convalidare tramite le Regioni. Questa procedura include diversi aspetti cruciali, come:

 

  • modalità di adesione da parte delle aziende interessate;

  • metodi utilizzati per identificare i lavoratori appartenenti alle categorie protette da inserire nel contesto delle cooperative e delle imprese sociali;

  • procedura per attestare il valore complessivo del lavoro conferito annualmente da ciascuna impresa e la sua correlazione con il numero delle categorie protette impiegate nelle cooperative e nelle imprese sociali;

  • calcolo del coefficiente che determina il valore unitario delle commesse, basato su criteri di adeguatezza rispetto ai costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative e dalle imprese sociali;

  • promozione e sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

  • eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

  • limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.



 

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