Benefici previdenziali in favore delle vittime del terrorismo
18.10.2024

Benefici previdenziali in favore delle vittime del terrorismo

 

Chi sono le vittime del terrorismo

 

L'Articolo 18 della Legge 68/99 individua una serie di lavoratori appartenenti alle categorie protette che godono di tutele lavorative speciali. Tra questi rientrano i soggetti che sono state vittime del terrorismo. Nello specifico, la legislazione italiana considera come facenti parte di questa categoria:

 

  • i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;

  • i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu nel Congo;

  • i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961;

  • le vittime della strage di Ustica;

  • tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti;

  • il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta;

  • in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta;

  • il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell’evento ex art. 2, legge 3 agosto 2004, n. 206.


 

I benefici previdenziali

 

In Italia, le vittime del terrorismo e i loro familiari superstiti hanno diritto a importanti benefici previdenziali. La legislazione italiana nel corso degli anni ha emanato una serie di testi normativi volti a garantire un supporto adeguato a coloro che hanno subito le conseguenze di atti terroristici. Tra gli incentivi ad oggi in vigore vi sono:

 

  • rideterminazione della retribuzione pensionabile: coloro che subiscono un'invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta beneficiano di un aumento sulla loro pensione diretta. Nello specifico, la retribuzione pensionabile viene incrementata del 7,5%;

  • aumento figurativo dell'anzianità contributiva: chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa a causa di atti di terrorismo beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, utile per il calcolo della pensione;

  • pensione diretta per invalidità all’80%: coloro che hanno riportato un'invalidità pari o superiore all'80% hanno diritto a una pensione diretta. Questa pensione è pari all'ultima retribuzione percepita, aumentata del 7,5%;

  • pensione per invalidità non inferiore al 25%: chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% e ha raggiunto l'anzianità contributiva massima pensionabile può beneficiare di un trattamento pensionistico annuo equivalente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita;

  • doppia annualità: in caso di decesso delle vittime con un'invalidità non inferiore al 25%, i familiari aventi diritto alla pensione possono ricevere un trattamento di "doppia annualità" della pensione ai superstiti;

  • clausola d'oro: la "clausola d'oro" prevede l'adeguamento costante delle pensioni delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività con condizioni economiche corrispondenti.

 

Come presentare la domanda per beneficiare dei provvedimenti

 

Per ottenere i benefici previsti dalla legislazione italiana per le vittime del terrorismo, è inanzitutto fondamentale ottenere una certificazione che attesti l'infermità e il nesso causale con l'evento terroristico. Una volta ottenuta la certificazione, è possibile procedere con la presentazione della domanda per i benefici. La domanda deve essere presentata presso uno dei seguenti enti, a seconda della situazione:

 

  • la prefettura della provincia in cui si è verificato l'evento terroristico;

  • la prefettura della provincia di residenza;

  • il consolato del luogo di residenza, nel caso in cui si risieda all'estero.

 

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del richiedente ai benefici. Questo include la data e il luogo dell'atto criminoso e, se si tratta di un'invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni riportate, oltre alla percentuale dell'invalidità stessa.



 

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