Legge 68/99: esoneri e contributi
Legge 68/99: di cosa si tratta
La Legge 68/99, è stata promulgata il 12 Marzo del 1999 ed è conosciuta anche come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La normativa, attraverso l'implementazione di servizi di sostegno e collocamento mirato, mira a facilitare l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei lavoratori appartenenti alle categorie protette.
La Legge 68/99 individua due macrocategorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. In particolare, l’Articolo 1 individua come appartenenti alle categorie protette:
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Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;
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Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
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Non vedenti e sordomuti;
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Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
L’Articolo 18 individua come appartenenti alle categorie protette persone che non ricadono direttamente nella macrocategoria precedente:
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Orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;
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Coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;
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Profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);
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Orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).
Obblighi per le aziende: le quote di riserva
Secondo la Legge 68/99, le aziende pubbliche e private sono tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale:
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1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;
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2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;
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7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18), da 51 a 150 dipendenti;
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7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1% dei lavoratori occupati (Articolo 18), se sono presenti più di 151 dipendenti.
Aziende esonerate dall'obbligo legislativo: settori e condizioni
L'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette non si applica uniformemente a tutte le aziende. Difatti, l’art. 3 della Legge 68/99 individua come esonerate dall’obbligo le seguenti categorie di imprese:
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aziende pubbliche e private operanti nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre: l'obbligo non si applica al personale viaggiante e navigante;
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aziende del settore edile: sono esentate per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Oltre alle condizioni di esonero stabilite dalla Legge 68/99, esistono ulteriori situazioni in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici possono richiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione. Queste condizioni si applicano alle aziende che hanno più di trentacinque dipendenti e che, per determinate circostanze, non possono occupare l'intera quota di riserva. La richiesta di esonero deve essere presentata al servizio provinciale competente e deve essere adeguatamente motivata. Solitamente, questa richiesta è fatta quando l'attività aziendale presenta alcune delle seguenti caratteristiche:
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faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
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pericolosità connaturata al tipo di attività;
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particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Le aziende che ottengono l'autorizzazione all'esonero sono tenute a versare un contributo al “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” per ogni unità non assunta. Inoltre, è stata introdotta nel 2015 una maggiorazione del contributo esonerativo giornaliero per tali aziende, con un aumento specifico da € 30,64 a € 39,21.
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