Legge n. 508 del 21 novembre 1988: indennità di comunicazione
17.11.2023

Legge n. 508 del 21 novembre 1988: indennità di comunicazione

 

Legge n. 508 del 21 novembre 1988: di cosa si tratta

 

La Legge 21 novembre 1988 n. 508 ha istituito in Italia l'indennità di comunicazione, ovvero un importante strumento di sostegno economico per gli individui che convivono con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino ai 12 anni).

L’indennità di comunicazione, secondo la normativa vigente, viene corrisposta per 12 mensilità, con un importo per il 2023 di 261,11 euro mensili. La misura viene rilasciata indipendentemente dal reddito personale annuo del soggetto richiedente a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

 

Requisiti per l'indennità di comunicazione

 

L'accesso all’indennità di comunicazione è regolamentato da specifici requisiti sanitari e amministrativi, i quali differiscono dall'età del richiedente. Per coloro di età inferiore ai 12 anni, è necessario il riconoscimento di un'ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL). Al contrario, per chi ha superato i 12 anni, è richiesto il riconoscimento di un'ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL.

 

Oltre al requisito legato all'età del richiedente, sono richiesti:

 

  • la cittadinanza italiana;

  • l’iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini UE;

  • per i cittadini extracomunitari, il possesso di un permesso di soggiorno dalla validità di almeno un anno;

  • la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.


 

È importante notare che l'indennità di comunicazione è compatibile con l'attività lavorativa e viene erogata integralmente anche in caso di ricovero in un istituto.

Tuttavia, l'indennità è incompatibile con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte a seguito di guerra, lavoro o servizio. Ai cittadini è concesso l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento più favorevole, consentendo loro di fare scelte sulla base delle diverse prestazioni disponibili.

Inoltre, l'indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e con l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, a condizione che tali prestazioni siano state concesse per minorazioni distinte, ognuna correlata a differenti status di invalidità, consentendo così il supporto a soggetti pluriminorati.
 

Procedura di accertamento medico per l'indennità di comunicazione

 

Per poter accedere all'indennità di comunicazione è necessario ottenere il riconoscimento della minorazione attraverso una procedura ben definita. L'interessato, infatti, deve intraprendere un percorso che ha inizio con un accertamento medico legale.

Il primo passo è recarsi da un medico certificatore e richiedere il certificato medico introduttivo. Questo documento è fondamentale e deve essere accompagnato dalla relativa ricevuta completa del codice univoco. Questo codice è un elemento chiave da inserire nella domanda di “Accertamento sanitario”, la quale deve essere inoltrata attraverso il servizio dell’INPS "Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario."

Una volta completata la visita presso la competente commissione medico-legale, il percorso di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile. Tale documento può essere trasmesso tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC. Il verbale rimane accessibile anche nel servizio dell’INPS “Cassetta postale online”.

È importante notare che, senza ulteriori accertamenti sanitari, i minori titolari dell'indennità di comunicazione devono presentare il modello AP70 al compimento della maggiore età per continuare a ricevere la prestazione una volta divenuti maggiorenni. 

I tempi di lavorazione del provvedimento sono regolamentati dalla legge n. 241/1990, che disciplina un termine ordinario di 30 giorni



 

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