Invalidità civile: l’indennità di accompagnamento
Cosa dice la Legge 118/71
La Legge n. 118 del 1971 per l'invalidità civile, approvata dal Parlamento dopo il Decreto Legge n. 5 del 30 gennaio 1971, è uno strumento legislativo finalizzato alla tutela e all'assistenza delle persone con disabilità in Italia. La normativa ha infatti l'obiettivo di garantire a coloro che presentano qualche forma di invalidità il riconoscimento di specifici diritti e l'accesso a specifiche forme di sostegno e agevolazioni.
Nel dettaglio, la Legge n. 118/71 individua come invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Nel corso degli anni, la Legge n. 118 ha subito diverse modifiche e aggiornamenti con l’obiettivo di adeguarsi alle nuove esigenze e alle evoluzioni della società. È infatti stata stabilita una specifica percentuale di invalidità per coloro che hanno più di quindici anni, al fine di poter accedere alle liste speciali di collocamento conformemente alla Legge 68/99.
L’indennità di accompagnamento: un supporto per gli invalidi civili
L'indennità di accompagnamento è una forma di sostegno fondamentale per coloro che presentano una disabilità completa e richiedono assistenza costante per le attività quotidiane. Oltre a garantire un supporto finanziario, questa indennità mira ad assicurare l'indipendenza e il benessere delle persone con disabilità, consentendo loro di accedere a un'assistenza adeguata per le loro esigenze specifiche.
L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in alcuni casi eccezionali, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile.
È importante sottolineare che l'indennità di accompagnamento è incompatibile con prestazioni simili concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data quindi la facoltà al cittadino di esercitare il diritto di scelta per il trattamento più favorevole. Infine, l'indennità continua a essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie, ma viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza (sopra i 29 giorni) con pagamento delle rette a carico dello Stato o di un ente pubblico.
Requisiti per l'indennità di accompagnamento: chi ne ha diritto e come richiederla
Per ottenere l'indennità di accompagnamento, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
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riconoscimento di un'invalidità totale che impedisca la deambulazione autonoma o l'esecuzione autonoma delle attività quotidiane;
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cittadinanza italiana e residenza stabile in Italia. Sono inclusi anche i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) residenti in Italia e che hanno lavorato in uno degli Stati membri dell'Unione;
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essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno nel caso di cittadini extracomunitari;
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presentare una dichiarazione di responsabilità entro il 31 marzo di ogni anno, specificando se si è ricoverati in strutture a lungodegenza o cliniche per riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici;
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allegare i dati socioeconomici alla richiesta.
La domanda può essere presentata direttamente sul sito dell'INPS o tramite un ente di patronato o un'associazione di categoria.
I tempi di lavorazione per l'emissione della misura di sostegno sono generalmente di 30 giorni, secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, anche se potrebbero verificarsi delle eccezioni.
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