Categorie protette: il patto di prova
02.08.2024

Categorie protette: il patto di prova

 

Assunzione delle categorie protette

 

Le modifiche alla Legge 68/99 introdotte a partire dal 2015, attraverso una serie di normative e documentazioni note come "Jobs Act", hanno apportato diversi cambiamenti in materia di collocamento mirato e lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

 

In particolare con il D.Lgs. n. 151/2015, l'art. 7 della Legge 68/99 è stato modificato, superando la disciplina che regolamentava l'avviamento numerico del personale disabile. 

Ad oggi, per adempiere all'obbligo di legge, le aziende possono assumere lavoratori disabili tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di convenzioni. Tuttavia, il servizio pubblico può ancora avvalersi dell'avviamento numerico qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i termini indicati.

 

È possibile richiedere agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco previsto dall'art. 8, basandosi sulle qualifiche richieste per la specifica posizione lavorativa. Questo approccio offre maggiore flessibilità alle aziende nella selezione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, consentendo loro di valutare direttamente i candidati tramite colloqui interni. Prima di queste modifiche, la chiamata nominativa era limitata ad alcuni casi specifici e rappresentava un'eccezione, mentre ora è uno strumento di inserimento lavorativo standard, integrativo alla chiamata numerica

 

Cos'è il patto di prova e quali sono i suoi vantaggi

 

Il patto di prova è una forma contrattuale regolamentata dalla Legge 68/99. La disposizione consente alle persone disabili di accedere al mondo del lavoro attraverso un periodo di prova, durante il quale sia il lavoratore sia l'azienda possono valutare la compatibilità delle mansioni con le capacità e le esigenze del dipendente. 

 

Affinché il patto di prova sia in linea con le normative vigenti, è fondamentale che la risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova non dipenda dalla disabilità del lavoratore. In altre parole, la disabilità non può costituire un motivo per il recesso durante il periodo di prova, poiché questa condizione è già nota all'avvio del rapporto di lavoro.

 

Il periodo di prova per le categorie protette

 

La Legge 68/99 prevede la possibilità di attivare un periodo di prova per i lavoratori appartenenti alle categorie protette assunte tramite il collocamento obbligatorio. 

Durante il periodo di prova, il lavoratore:

 
  • ha diritto alla retribuzione e al trattamento economico e normativo previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi;

  • matura il trattamento di fine rapporto (TFR), acquisendo i relativi diritti previdenziali;

  • ha la facoltà di rifiutare il periodo di prova per giustificati motivi;

  • deve svolgere mansioni compatibili con la sua condizione.

 

Per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro durante la prova:

 
  • il recesso non richiede preavviso né motivazione e non è soggetto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale. Tuttavia, è fondamentale che il recesso sia giustificato da ragioni oggettive e indipendenti dalla condizione del lavoratore.

 
 
 
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