Accessibilità e inclusione: il Decreto Legislativo n. 222/2023
Il d.lgs. 222/2023: disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222/2023 il 13 gennaio 2024, si è compiuto un passo significativo nella riqualificazione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all'inclusione e all'accessibilità per le persone con disabilità. Questa disposizione, emanata in ottemperanza all'art. 2 della Legge n. 227 del 22 dicembre 2021, è finalizzata a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità alle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo, nel contempo, l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità su tutto il territorio italiano.
Punti chiave del Decreto Legislativo n. 222/2023
Il Decreto Legislativo, strutturato in 10 articoli, parte dalla definizione di accessibilità, comprendente l'accesso e la fruizione, in modo paritario, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici (inclusi quelli elettronici e di emergenza), dell'informazione e della comunicazione. Questo concetto si estende anche all'uso di sistemi informatici e tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili da qualsiasi fruitore.
La normativa procede successivamente identificando dei punti chiave, tra cui:
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (all’art. 3): questa disposizione introduce il concetto di un "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. Nello specifico, il testo normativo prevede che un dirigente o un dipendente con esperienza in inclusione sociale e accessibilità venga incaricato di definire modalità e azioni specifiche in questo contesto. Ciò include la proposizione di obiettivi programmatici e strategici, garantendo così un approccio organizzato e mirato per raggiungere la piena accessibilità fisica e digitale, con particolare attenzione alle persone over 65 e con disabilità.
- Inclusione sociale come criterio di valutazione (all’art. 4): l'art. 4 del d.lgs. 222/2023 introduce importanti cambiamenti al d.lgs. 150/2009. Queste modifiche si concentrano sulla valutazione delle prestazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, mettendo al centro l'inclusione sociale e l'accesso delle persone con disabilità. Ciò significa che, nella valutazione delle performance individuali e organizzative, viene posta particolare attenzione anche alla capacità di raggiungimento degli obiettivi finalizzati a garantire l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità.
- Coinvolgimento delle Associazioni (all’art. 5): questo articolo stabilisce che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano attivamente alla formazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione". Tale partecipazione avviene secondo criteri definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, considerando la rappresentatività nazionale o territoriale e basandosi su specifiche competenze ed esperienze per materia.
- Responsabile del Processo di Inserimento (all’art. 6): l’art. 6 del d.lgs. 222/2023 ha modificato l'art. 39 del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, introducendo il ruolo del "Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro". Le modifiche prevedono che questo Responsabile, individuato tra i dirigenti di ruolo o altri dipendenti, sia prioritariamente scelto tra coloro che hanno esperienza nei temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovata da specifica formazione.
- Carta dei Servizi e misure di tutela (all’art. 7 e 8): secondo le modifiche apportate dal testo normativo, le Pubbliche Amministrazioni sono ora tenute a indicare nella "Carta dei Servizi" i livelli di qualità relativi all'accessibilità per le persone con disabilità. Questo include anche i diritti degli utenti, compresi quelli di natura risarcitoria, e le modalità per esigerli. Inoltre, vengono introdotte nuove misure di tutela per garantire l'inclusione sociale e l'accessibilità, estendendo la possibilità di agire in giudizio anche per violazioni dei livelli di qualità essenziali per l'inclusione sociale.
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